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La Lanterna del Popolo |
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Leoci: "Mai commesso violazioni ... faccio solo gli interessi dei cittadini" Per 40 minuti il Presidente ha letto con voce tuonante una relazione per difendere il proprio operato
© - La Lanterna del Popolo (2026) di Domenico Basile Riportiamo di seguito il contenuto della relazione letta a difesa del proprio operato dal Presidente del Consiglio Francesco Leoci. Oggi siamo chiamati ad esaminare una mozione di sfiducia che per sua natura non può essere affrontata, nè con leggerezza nè tanto meno sulla base di valutazioni soggettive. Non siamo di fronte ad un atto politico qualunque, siamo di fronte alle richiesta di revoca di una funzione istituzionale che l'ordinamento ammette solo in presenza di presupposti rigorosi, tipizzati e adeguatamente dimostrati. La normativa statutaria è chiara: non è sufficiente allargare a generiche criticità, ma è necessario dimostrare la sussistenza di violazioni concrete, gravi e soprattutto reiterate. Ebbene nella mozione in esame non vi è indicato neppure un comportamento in cui sia presente il requisito della reiterazione, ma soltanto episodi isolati (Tale assunto è assolutamente falso poichè sono diversi i comportamenti reiterati e li specificheremo più avanti N.d.R.). Non solo, la mozione non individua alcuna specifica norma violata, non un articolo, si limita invece ad evocare principi astratti svincolati da un concreto riscontro normativo (Effettivamente la mozione di sfiducia era un po' carente dal punto di vista normativo ma era sufficientemente chiara per comprenderne i principi tutt'altro che astratti N.d.R.). Ma nel diritto amministrativo il richiamo ai principi non è sufficiente, occorre la violazione concreta, specifica e dimostrata. La revoca del Presidente non è uno strumento politico libero, ma una misura eccezionale ammessa solo in presenza di reiterate violazioni di legge, dello Statuto e dei Regolamenti, ovvero di comportamenti gravi e reiterati che incidono sulla funzionalità e sul prestigio del Consiglio Comunale. (Stando a quanto affermato dai consiglieri nella mozione alcuni comportamenti del Presidente Leoci, come l’assidua presenza sui vari cantieri, sarebbero stati reiterati in varie occasioni N.d.R.). Questo significa una cosa molto semplice: non bastano valutazioni, non bastano opinioni, servono fatti, servono violazioni concrete, e servono prove. Sul contenuto della mozione di sfiducia intendo precisare sin da ora che mi riservo ogni opportuna iniziativa nelle sedi competenti a tutela della mia persona e del ruolo istituzionale che rappresento. (Con tale affermazione il Presidente Leoci ha posto in essere un atteggiamento intimidatorio nei confronti dei consiglieri di minoranza N.d.R.). Ciò premesso oggi intendo esaminare la mozione con voi punto per punto così da comprendere se siamo in presenza di una reale violazione oppure di una costruzione meramente politica E' opportuno chiarire che la Prefettura non ha accertato alcuna violazione, limitandosi ad una valutazione meramente ipotetica, espressamente subordinata alla formula "ove confermate", condizione che alla luce dei fatti non ricorre, e per fugare ogni dubbio procediamo con ordine. La mozione fonda il proprio impianto accusatorio su un presunto venir meno del ruolo super partes del Presidente del Consiglio. Sotto il profilo normativo lo statuto comunale prevede che il Presidente del Consiglio svolga una funzione di garanzia ed equilibrio nella conduzione dei lavori consigliari assicurando il corretto andamento della seduta e del rispetto delle regole. Tuttavia la medesima disciplina non prevede in alcun modo una neutralizzazione del Presidente quale soggetto politico. (In realtà non è esattamente così, poiché il ruolo del Presidente del Consiglio è tale per cui nello svolgimento della propria funzione deve essere sempre super partes, salvo nel momento in cui intende intervenire in quanto consigliere comunale ma per farlo deve cedere temporaneamente il ruolo di Presidente del Consiglio al suo Vice per fare il suo intervento per poi riassumere il ruolo di Presidente al termine dell’intervento N.d.R.). Il Presidente del Consiglio, infatti, resta a tutti gli effetti un Consigliere Comunale, mantiene il diritto di intervento, di iniziativa e di espressione politica, continua a rappresentare una parte del corpo elettorale, ne consegue che il principio di super partes non comporta la perdita della dimensione politica (Esattamente, mantiene la sua espressione politica e diritto di iniziativa e di intervento, ma per esercitare tali prerogative del Consigliere deve preliminarmente e temporaneamente spogliarsi del suo ruolo istituzionale di Presidente N.d.R.). Esso si traduce più correttamente in un obbligo funzionale connesso alla gestione dell'aula consigliare. E' il Regolamento del Consiglio Comunale a disciplinare i diritti e le prerogative dei consiglieri, senza prevedere alcuna esclusione per il Presidente, ne deriva che il Presidente, pur esercitando una funzione di garanzia nella conduzione dei lavori mantiene integralmente la titolarità dei diritti propri da Consigliere. (Non sembra che nella mozione i consiglieri di minoranza abbiamo mai richiesto di rinunciare alle prerogative di consigliere comunale, se mai è esattamente l’opposto N.d.R.). Pertanto l'imparzialità deve essere valutata nella conduzione dei lavori del Consiglio Comunale, nel rispetto delle regole, e nell'equilibrio degli interventi. (Assolutamente corretto N.d.R.). Tale principio non può essere esteso in modo improprio a comportamenti esterni o ad iniziative che rientrano nella sfera politico-istituzionale del Consigliere, nella mozione invece si deduce una presunta perdita di imparzialità fondata su valutazioni meramente soggettive, ma soprattutto politiche. (Questa è solo una sua interpretazione libera che non trova alcun riscontro N.d.R.). Una simile impostazione giuridicamente non è sostenibile in quanto confonde il piano del Presidente del Consiglio con quello del Consigliere Comunale. In altri termini si pretende di far passare il principio di imparzialità in un vincolo assoluto di comportamento non previsto da alcuna norma, ne deriva un difetto di tipicità della fattispecie e conseguentemente un difetto assoluto del presupposto. (Sarebbe stato interessante, al termine della lettura di questo paragrafo, chiedere al Presidente Leoci di esplicare con parole sue questo passaggio espresso con un linguaggio tipicamente forense, insolito per lui N.d.R.). E allora permettetemi una riflessione, se davvero il ruolo super partes deve essere interpretato come distanza, come silenzio, come rinuncia ad essere presenti, allora stiamo attribuendo a quel principio un significato che non gli appartiene, perchè l'imparzialità non è indifferenza, non è assenza, non è rinuncia al proprio ruolo di rappresentante politico. L'imparzialità invece è garantire a tutti lo stesso rispetto, assicurare equilibrio e mantenere correttezza, esattamente ciò che ho sempre fatto. Qui non si sta valutando il rispetto delle regole, si sta mettendo in discussione un modo di essere, un modo di svolgere il proprio ruolo, ma essere presenti, essere disponibili, essere vicini ai cittadini non è una colpa, è il senso stesso dell'impegno istituzionale e questo viene oggi messo in discussione. (In questo passaggio il Presidente Leoci prova a sparigliare le carte con un gioco di prestigio lessicale ponendo presenza, disponibilità e vicinanza come doti che gli verrebbero contestate, mentre in realtà i rilievi sollevati nella mozione di sfiducia riguardano aspetti diversi che sono di tutt’altra natura N.d.R.). Allora il problema non è il comportamento ma è essere al servizio delle istituzioni e al servizio dei cittadini. (In verità è l’esatto contrario: è proprio il comportamento ad essere messo in discussione e non la volontà di essere “servizievole” N.d.R.). La mozione richiama inoltre l'intervento del consigliere regionale Alessandro Leoci, qualificandola come presunta violazione del corretto svolgimento dei lavori consigliari. Tale ricostruzione risulta infondata sia sul piano fattuale che su quello giuridico. (Anche questo passaggio utilizza un linguaggio tipicamente forense, che potrebbe far pensare sia stato scritto da un legale piuttosto che da lui N.d.R.). E' necessario innanzitutto ricostruire con precisione la sequenza dei fatti. La seduta consigliare era stata formalmente dichiarata chiusa, circostanza che io stesso in qualità di Presidente ho ribadito per ben 2 volte. (In realtà il Consiglio non è stato formalmente concluso con la formula “dichiaro ufficialmente chiuso il Consiglio Comunale”, ma dicendo: "Prima di chiudere, a lavori finiti, visto che c'è fra il pubblico il consigliere regionale, magari un saluto all'assise a Consiglio chiuso, mi permetto di invitarlo ... prego consigliere". Alessandro Leoci ha quindi preso la parola dicendo: "Grazie per questo intervento perchè è un gesto di sensibilità nei miei confronti", ma senz'altro discutibile N.d.R.). Solo successivamente a consiglio ormai concluso a campagna elettorale già terminata, il Consigliere Regionale presente nel pubblico è stato invitato a rivolgere un mero saluto alla cittadinanza. (Su questo punto occorre soffermarsi con un po’ più di attenzione: perché l’ex Consigliere Regionale Alessandro Leoci si trovava fra il pubblico? Appare evidente che il suo intervento fosse programmato a margine del Consiglio Comunale e che il Presidente, suo fratello ne fosse a conoscenza. Inoltre perché mai il Presidente avrebbe dovuto invitare suo fratello a rivolgere saluti alla cittadinanza? I comizi di ringraziamento si fanno in Piazza, non nell’aula consigliare. Inoltre va considerato che l’ex Consigliere Regionale ha sfruttato inopinatamente la diretta streaming riservata alla trasmissione del Consiglio Comunale quale cassa di risonanza per il proprio intervento. Infine, ma non per ordine di importanza, va rilevato che andando su Youtube e cercando il video della diretta streaming del Consiglio Comunale lo si trova, identificato come “Consiglio Comunale di Carovigno del 27 Marzo 2026” N.d.R.). E' evidente dunque che tale intervento si è collocato al di fuori dei lavori dell'aula consigliare e questo dato è dirimente. (Al di fuori dei lavori, ma all’interno dell’aula consigliare durante la diretta streaming del Consiglio Comunale N.d.R.). Sotto il profilo giuridico infatti la chiusura della seduta determina l'esaurimento del procedimento, la cessazione di ogni vincolo regolamentare e l'estraneità di qualsiasi intervento successivo rispetto alla fase deliberativa. Ne consegue che l'intervento in questione non rientra nell'attività consigliare, non è soggetto all'ordine del giorno, non incide in alcun modo sulla validità degli atti. (Quanto affermato è esatto, ma proprio determinandosi l’esaurimento del procedimento non dovevano susseguirsi altre attività, e proprio in quanto non rientrante nell’attività consigliare non doveva far parte della diretta streaming che è stata soltanto una cassa di risonanza per Alessandro Leoci N.d.R.). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento di assoluto rilievo: la totale assenza di contestazione in aula. (In effetti non c’è stata contestazione in aula, forse perché i consiglieri sono stati colti di sorpresa dall’iniziativa del Presidente del Consiglio N.d.R.). Tutti i consiglieri presenti, ove avessero ritenuto sussistente una violazione, avrebbero potuto immediatamente sollevare eccezioni, richiedere la sospensione dei lavori, o contestare la conduzione della seduta. (Forse i consiglieri di minoranza in questo frangente hanno peccato di ingenuità di fronte alla scaltrezza del Presidente Leoci, ma ciò non cancella quanto è avvenuto nell’aula consigliare testimoniato dalle riprese video N.d.R.). Secondi i principi generali dell'ordinamento i vizi devono essere tempestivamente dedotti e non possono essere prospettati per mere esigenze ed opportunità politiche. Infatti l'assenza di contestazione nel momento in cui il fatto si è verificato rafforza la riconducibilità alla condotta a un comportamento corretto e coerente con il contesto in cui è stata posta in essere. (Si tratta di una lettura di parte dove fa comodo credere che i motivi siano questi N.d.R.). Infatti non vi è stata alcuna interferenza con i lavori consigliari, nè alcuna alterazione del procedimento, nè tanto meno alcuna violazione delle regole che disciplinano il funzionamento dell'aula. Ed è proprio alla luce di quanto chiarito che deve essere esaminato anche il successivo rilievo contenuto nella mozione relativo al presunto abuso della propria posizione istituzionale. La mozione sostiene, infatti, che il Presidente avrebbe utilizzato i propri poteri istituzionali per consentire l'intervento del consigliere regionale trasmesso in diretta streaming, ma anche tale affermazione non regge perchè parlare di abuso di posizione significa necessariamente presupporre l'esercizio di un potere in violazione delle regole ... e qui manca il presupposto dello stesso abuso per una ragione del tutto evidente: che è stata già chiarita, ma ribadisco con forza, l'intervento contestato è avvenuto a seduta formalmente chiusa, e quando la seduta è chiusa il Presidente non esercita più alcun potere di direzione dei lavori consigliari. (Come abbiamo già detto la seduta non è mai stata formalmente chiusa con la formula di rito, e l’invito a concedere diritto di intervento in aula consigliare ad Alessandro Leoci, è stato consentito dal fratello Francesco Leoci, senza neppure chiedere il parere altrui N.d.R.). Non vi è più attività consigliare, non vi è più procedimento, non vi è più esercizio della funzione. Ne consegue che non può configurarsi nessun abuso della posizione istituzionale perchè al momento dei fatti il potere non era più in esercizio poichè si è trattato di un momento esterno e del tutto estraneo alla funzione istituzionale. (In realtà l’invito ad intervenire rivolto ad Alessandro Leoci è stato rivolto da Francesco Leoci, forte della sua posizione istituzionale che, impugnato il microfono ha chiesto al fratello di intervenire N.d.R.). Quanto poi alla diretta streaming, esso non aggiunge alcun elemento giuridicamente rilevante. La trasmissione è un mero strumento tecnico di diffusione e non incide sulla natura dell'atto. (In realtà le cose non stanno affatto così, poiché la diretta streaming ha permesso ad Alessandro Leoci di amplificare la portata e la diffusione del suo intervento, nonché la propria visibilità politica mascherando lo stesso come la comunissima diretta streaming di un qualsiasi consiglio comunale N.d.R.). Allora la domanda è inevitabile: come si può parlare di abuso di posizione in assenza dell'esercizio della funzione? Non vi è stato alcun uso distorto del ruolo, nè alcuna interferenza con l'attività consigliare, nè alcuna violazione delle regole; vi è stata piuttosto una ricostruzione forzata che tenta di attribuire rilievo giuridico a un fatto che rilievo giuridico non ha. Non vi è stato dunque alcun abuso di posizione. Ed è proprio partendo da questa ricostruzione dei fatti che deve essere esaminato anche l'ulteriore rilievo contenuto nella mozione relativo alla presunta violazione dell'ordine del giorno. In diretta conseguenza di quanto già dichiarato deve ritenersi parimenti priva di fondamento anche tale contestazione. (In questo rasoci sentiamo di concordare che non si possa parlare di violazione dell’ordine del giorno quanto piuttosto di un abuso perpetrato durante il Consiglio Comunale N.d.R.). La mozione pur riferendosi al medesimo episodio tenta di attribuirgli una diversa qualificazione attraverso una frammentazione che finisce per alterare la reale portata dei fatti. Ma la realtà resta una sola e la valutazione giuridica non cambia: nel momento in cui il Presidente dichiara formalmente la chiusura della seduta il procedimento si esaurisce, cessano gli effetti regolamentari e viene meno qualsiasi vincolo correlato alla trattazione degli argomenti. E' opportuno precisare che in qualità di Presidente del Consiglio ho dichiarato formalmente la chiusura dei lavori consigliari e tale circostanza è stata ribadita per ben 2 volte, ne consegue che qualsiasi intervento successivo non può essere ricondotto all'ordine del giorno. (Ritorna ancora l’intento di voler far credere che la seduta fosse formalmente chiusa, mentre questo passaggio formale non è mai avvenuto N.d.R.). La contestazione dunque si fonda su un presupposto errato, si tratta di una forzatura interpretativa che non trova alcun riscontro nel regolamento, nello Statuto e nei principi dell'ordinamento. Si tenta in sostanza di applicare una regola quando quella regola non esiste più perchè il consiglio era chiuso. Costruire una violazione su una condotta avvenuta successivamente significa quindi forzare la realtà per sostenere una tesi che non trova alcun fondamento nè nei fatti e nè nel diritto. Analogamente, la contestazione circa la presenza del Presidente nei cantieri comunali si fonda su una impostazione giuridicamente non corretta. (Il Presidente non nega tale circostanza, che quindi si riassume in una ammissione della sua costante presenza sui cantieri N.d.R.). La mozione qualifica la condotta come l'esercizio di un potere (gestione diretta) ritenuta incompatibile con le funzioni istituzionali del Presidente del Consiglio ... tale assunto è del tutto infondato. (In realtà le cose non stanno affatto così e le ragioni le illustreremo più avanti N.d.R.). E' necessario a questo punto ribadire un principio di base: il Presidente del Consiglio pur svolgendo una funzione di garanzia nella conduzione dei lavori consigliari resta a tutti gli effetti un Consigliere Comunale, e in quanto tale conserva integralmente le proprie prerogative, i propri diritti e le proprie facoltà di iniziativa. Si tratta di un dato pacifico, ed è altresì pacifico che il Presidente possa distinguere i ruoli intervenendo in aula in qualità di Consigliere Comunale, proprio come sto facendo adesso. E se questa distinzione è pienamente legittima all'interno dell'aula lo è a maggior ragione all'esterno. Ricordo che l'art. 43 del TUEL riconosce espressamente al Consigliere funzioni di controllo e verifica sull'attività amministrativa e il Presidente è un Consigliere votato dal popolo. La presenza nei cantieri rientra in tale funzione di controllo, ha natura conoscitiva e non comporta alcuna interferenza nelle attività operative o nelle scelte tecniche. Si tratta pertanto della medesima attività che il consigliere esercita anche in aula, semplicemente svolta sul territorio sempre e solo a tutela dei diritti di tutti i cittadini. La mera presenza nei cantieri non può essere qualificata come esercizio di un potere o di gestione diretta, ne consegue che non vi è alcuna violazione del ruolo istituzionale del Presidente. Ed è proprio nel corretto esercizio delle funzioni che si colloca tutti i giorni il mio operato. (Quanto affermato dal Presidente Francesco Leoci è palesemente falso e frutto di una sua libera quanto opinabile interpretazione. Infatti l’art. 43 del TUEL riconosce funzioni di controllo e verifica sull’attività amministrativa, ma ciò non gli consente determinati comportamenti. Il Consigliere non ha alcun diritto di accedere fisicamente o di ispezionare un cantiere edile o stradale, in quanto le funzioni di controllo operativo e di sicurezza spettano a figure tecniche e di vigilanza preposte, come Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza, Tecnici Comunali, etc. e più nello specifico l’ordinamento non prevede il diritto per il singolo Consigliere di visitare poiché questo potrebbe interferire con le norme di sicurezza e con la gestione tecnica dei lavori. Il Consigliere comunale dispone infatti solo ed esclusivamente dei poteri di controllo politico-amministrativo e di accesso agli atti, può pertanto richiedere ed ottenere da parte degli uffici notizie, progetti, contratti, varianti, delibere. Pertanto il Consigliere Leoci non aveva e non ha alcun diritto di recarsi sui cantieri comunali né per visionare, né per impartire direttive N.d.R.). Io parlo e agisco a tutela dei diritti di tutti i cittadini e voglio dirlo con chiarezza: non sono tra coloro che dopo aver ricevuto il consenso si dimenticano degli elettori, ed è proprio qui che troppo spesso la politica sbaglia, è qui che si crea distanza, è qui che il cittadino perde la fiducia. (Questo intendimento è giusto e legittimo ed è giusto che agisca in tal senso N.d.R.). Io invece non tradisco il mandato ricevuto, continuo ad essere presente sul territorio nell'esercizio del mandato elettivo che mi è stato conferito nell'interesse di tutta la comunità, senza distinzioni, senza differenze, senza guardare alle appartenenze politiche, perchè fare l'interesse pubblico non significa limitarsi alle parole, nè creare aspettative che poi vengono disattese, significa esserci, significa ascoltare, significa intervenire, in una parola presenza concreta sempre a tutela di tutti i cittadini. La mia presenza nei cantieri non è stata mai gestione, non ho mai impartito direttive che spettano esclusivamente ai tecnici. Si è trattato invece di una attività di verifica, di ascolto e di raccordo con i cittadini pienamente coerente con il ruolo del Consigliere. (Conferma di essere stato sui cantieri, nega di aver impartito, ma conferma di aver esercitato così le sue prerogative di verifica e controllo che invece, come spiegato poc’anzi non gli competono N.d.R.). Essere presenti dove l'amministrazione opera non è un'ingerenza, è l'essenza stessa del mandato. E allora se il mio mettermi a disposizione viene letto come un errore sono anche disposto a interrogarmi su questa lettura, ma se così non è, e io sono convinto che non lo sia, allora questo dimostra in modo chiaro che ho agito nell'interesse di tutti in modo imparziale perchè essere presenti e ascoltare i cittadini è il senso stesso del mandato che abbiamo ricevuto, che non intendo come una posizione da difendere, ma come una responsabilità da esercitare ogni giorno con serietà, con equilibrio e con rispetto. I cittadini non chiedono distanza, chiedono presenza, non chiedono silenzio, chiedono ascolto e io continuerò a garantire tutto questo perchè non esistono colori politici, non esistono distinzioni sociali, non esistono differenze economiche, esiste solo il dovere di essere al servizio di tutti. L'imparzialità non è distanza, ma equità. Il richiamo al cosiddetto garbo istituzionale così come formulato sulla mozione si fonda su interpretazione impropria e priva di un reale fondamento normativo. Il garbo istituzionale è un principio di carattere istituzionale che deve orientare il comportamento di tutti i consiglieri non solo il Presidente, indipendentemente dall'appartenenza politica. Non vi è mai stata alcuna disparità di trattamento tra i vari consiglieri. (In realtà in più occasioni ha tolto la parola o interrotto i consiglieri di minoranza durante i loro interventi pur in assenza di qualsivoglia ragione legittima N.d.R.). Il garbo istituzionale non può tradursi in una limitazione delle prerogative proprie del Consigliere comunale, nè può essere utilizzato quale parametro per censurare attività che rientrano pienamente nell'esercizio delle funzioni di controllo riconosciuto dall'ordinamento. Su un piano diverso si collocano poi richiami alle dinamiche politiche interne con particolare riferimento alla posizione della Consigliere La Camera e alla composizione dei gruppi consigliari ma va evidenziato che tali aspetti attengono esclusivamente alla sfera politica. La scelta di appartenenza a gruppi consigliari rientra pienamente nella libertà del mandato elettivo, non sono sindacabili sul piano giuridico e soprattutto non incidono in alcun modo sulle funzioni del Presidente del Consiglio. La vicenda richiamata riguarda dinamiche interne all'assemblea che non presentano alcun nesso con la funzione del Presidente. Ne consegue che tali rilievi sono giuridicamente irrilevanti non integrano alcuna fattispecie prevista dallo Statuto e non possono in alcun modo essere autorizzati per la revoca di un Presidente del Consiglio. Le vicende richiamate appartengono alla fisiologia della vita politica, sono espressioni del mandato elettivo, della dialettica tra consiglieri e della naturale evoluzione degli equilibri all'interno di un'assemblea. Siamo in una democrazia? E in una democrazia ogni consigliere è libero di determinare le proprie scelte e di seguire la propria linea politica. Una cosa è la politica e una cosa è il rispetto delle regole e il corretto esercizio di una funzione; questi due piani non possono essere confusi o utilizzati come presupposto per presentare una sfiducia al Presidente del Consiglio. Le interpretazioni non sono fatti, e le opinioni non sono violazioni ed è anche per questo che tale mozione è priva di qualsiasi fondamento giuridico. (I consiglieri di minoranza non hanno mai addotto l’uscita della Consigliera La Camera quale motivo per la sfiducia del Presidente Leoci N.d.R.). La mozione riguarda inoltre presunti contrasti fra Presidente e Sindaco. Sindaco permettimi di dirti che è da quando abbiamo iniziato ad amministrare che vanno dicendo che abbiamo "fatto chiacchiere" Anche su questo occorre riportare il confronto su basi oggettive. Il riferimento si fonda esclusivamente su ricostruzioni giornalistiche che per loro natura non possono costituire presupposto per una mozione di sfiducia; si tratta infatti di valutazioni soggettive prive di riscontro oggettivo e del tutto estranee all'esercizio delle funzioni di Presidente del Consiglio. Eppure non c'è stata nessuna presa di posizione pubblica nè da parte del Presidente del Consiglio nè da parte del Sindaco in ordine a presunte divergenze sui membri del consorzio di Torre Guaceto. (Ad onor del vero va detto che non c’è stata neppure una presa di posizione ufficiale che smentisse le voci circolate in tal senso N.d.R.). Al contrario in sede consiliare il Sindaco ha chiarito in modo inequivocabile che eventuali ritardi sono riconducibili esclusivamente a fattori tecnici e procedurali legati a tempistiche amministrative e a passaggi istruttori. E' stata dunque palesemente esclusa qualsiasi interferenza politica o ingerenza nella gestione. (Tutto ciò solo dopo mesi di attesa, quando il Sindaco aveva ormai “accettato” e “digerito” la designazione dei Erica Roma N.d.R.). Pertanto qualsiasi tentativo di paventare una ingerenza è priva di fondamento in quanto costruito su elementi non verificabili e su una lettura che non aderisce alla realtà dei fatti. Anche il presunto venir meno del ruolo super partes non appare sostenibile. Ricevuta la mozione priva di sottoscrizione e rilevata l'assenza del consigliere Mario Semeraro si è ritenuto opportuno verificare circa la sua consapevolezza e adesione all'atto. Tale verifica non è stata una scelta discrezionale ma un atto dovuto finalizzato a garantire la regolarità del procedimento. (In questo caso il comportamento del Presidente Leoci è stato impeccabile N.d.R.). Contattato direttamente il consigliere Semeraro è emerso un dato fondamentale: oltre a non aver apposto alcuna sottoscrizione non era a conoscenza della presentazione della mozione. Questo elemento assume un rilievo decisivo perchè ci troviamo di fronte ad un atto protocollato in assenza della firma dello stesso e soprattutto in assenza della consapevolezza dell'atto. Un atto non può essere riconducibile a un soggetto se questo non ne è venuto a conoscenza, ne ha espresso alcuna volontà di adesione, e questo non è un dettaglio, ma un elemento che incide sull'attendibilità e sulla validità dell'atto. L'atto pertanto risultava viziato, non un vizio formale, ma una carenza sostanziale perchè la sottoscrizione rappresenta un elemento essenziale della mozione, in quanto esprime la volontà formale e consapevole di aderire all'iniziativa. In assenza di sottoscrizione viene meno la riconducibilità dell'atto ai soggetti indicati, e risulta compromessa la veridicità del documento. Ammettere quell'atto avrebbe rappresentato una violazione dell'ordinamento stesso. Inoltre la mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Consiglio deve essere discussa non prima dei 10 giorni e non oltre i 30 giorni dalla sua presentazione, termini posti a garanzia della regolarità del procedimento e del diritto di difesa. Non si può invocare il rispetto delle regole e poi essere i primi a disattenderle non si può mettere in discussione la legalità dell'operato di chi ha sempre agito nel rispetto delle regole. Il rispetto delle regole deve valere per tutti. In conclusione questa non è una mozione fondata sui fatti, ma costruita su interpretazioni ed è chiaro che le contestazioni sollevate si muovono esclusivamente su un piano politico, ma il piano politico non può essere sostituito a quella giuridico, nè può essere utilizzato per rimuovere chi svolge correttamente il proprio ruolo perchè non è stata dimostrata alcuna violazione concreta di norme, regolamenti, per cui viene meno il presupposto della stessa mozione. Io scelgo di restare nel perimetro delle regole perchè il mio riferimento non è la polemica, non è l'opportunità politica, il mio riferimento siete voi cittadini, le persone che ogni giorno chiedono ascolto, chiedono presenza, chiedono risposte. I cittadini guardano i fatti, e i fatti dicono che questa funzione è stata esercitata nel rispetto delle regole con equilibrio e responsabilità, perchè amministrare non significa apparire, significa esserci quando serve, esserci quando qualcuno chiede attenzione, e io continuerò a fare questo, con lo stesso impegno, la stessa serietà, lo stesso rispetto per tutti, perchè io voglio che i cittadini percepiscano che le istituzioni sono al loro fianco.
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