La Lanterna del Popolo

Associazione Culturale "La Lanterna del Popolo"Benvenuti nel Sito Ufficiale de "La Lanterna del Popolo" - Carovigno (BR) - ITALIA

 

 

 

 

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

"LA LANTERNA DEL POPOLO"

 

 

 

L'anno 2000, il giorno 13, del mese di Dicembre, presso l’immobile sito in Via Giuseppe Verdi n° 15, alle ore 8,00 sono personalmente presenti i signori:

 

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i quali convengono quanto segue:

-Art. 1) E' costituita l’Associazione Culturale, Assistenziale e Ricreativa, denominata "La Lanterna del Popolo".

-Art. 2) L’Associazione ha sede legale in Carovigno alla Via Giuseppe Verdi n° 15.

-Art. 3) L'Associazione ha lo scopo di propagandare, promuovere e sviluppare iniziative culturali, ricreative in genere, servizi assistenziali e di promozione sociale da offrire ai propri associati e tesserati, così come specificato nello Statuto.

-Art. 4) L’Associazione ha durata indeterminata.

-Art. 5) L’Associazione non ha scopo di lucro.

-Art. 6) I soci fondatori si danno reciprocamente atto di aver tutti versato la loro quota di sottoscrizione iniziale stabilita in L. 50.000 (cinquantamila lire).

L'Associazione si costituisce pertanto, con un capitale sociale iniziale di L. 350.000 (trecentocinquantamila).

Le quote come sopra indicate vengono conferite in denaro e sono state interamente versate nelle mani del Presidente dell’Associazione.

Detto capitale potrà essere aumentato anche più volte con futuri conferimenti, anche in natura e/o beni, anche da altri soci, anche più volte nello stesso esercizio.

-Art. 7) L'Associazione è retta da uno Statuto che allegato al presente Atto ne forma parte integrante e sostanziale.

-Art. 8) L'amministrazione dell’Associazione spetta al Consiglio Direttivo.

A comporre il primo Consiglio Direttivo che viene determinato in 5 membri, in deroga alle norme statutarie, sono eletti:

 

[omissis ex Legge sulla Privacy]

 

I presenti dichiarano di accettare la carica loro rispettivamente conferita.

-Art. 9) Al Presidente dell’Associazione è conferita, fino a revoca la firma e la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

-Art. 10) Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 Dicembre di ogni anno.

-Art. 11) I soci si impegnano a fornire la loro attività a favore dell’Associazione.

-Art. 12) La qualità di socio comporta l'accettazione del presente atto e di tutte le deliberazioni assunte.

-Art. 13) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie atte a conseguire le affiliazioni o adesioni necessarie ed il riconoscimento del Sodalizio stesso.

-Art. 14) Le clausole del presente Atto Costitutivo potranno essere modificate solo con il consenso di tutti i soci.

-Art. 15) Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Costitutivo, si rinvia espressamente allo statuto della società, al regolamento interno della società, alle disposizioni del Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti.

I sottoscritti dichiarano il presente atto conforme alla loro volontà.

Letto confermato e sottoscritto dai Soci Fondatori:

 

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